REGOLAMENTO SOCIALE

Il presente Regolamento è stato approvato dall’Assemblea Ordinaria dei Soci in data 25 febbraio 2011

reg 


 

TITOLO I

PRINCIPI E CRITERI GENERALI DI ORGANIZZAZIONE

Art. 1 - AMBITO DI APPLICAZIONE

Il presente Regolamento integra lo Statuto Sociale e costituisce norma costante della vita della Associazione Sportiva Dilettantistica Diporto Nautico Sistiana (in breve denominata “Società”).

Ogni Socio è tenuto all’osservanza delle norme dello Statuto e del presente Regolamento.

Art. 2 – MODIFICHE E AGGIORNAMENTI

Le modifiche e gli aggiornamenti del Regolamento vengono proposte dal Consiglio Direttivo ed entrano in vigore dopo l’approvazione dell’Assemblea dei Soci.

Art. 3 - ALBO SOCIALE

Presso la sede sociale è collocato l’albo sociale, sempre consultabile dai Soci, nel quale vengono esposti i documenti, gli atti e le comunicazioni di interesse generale relative alle attività sociali.

Ove possibile, le stesse comunicazioni vengono pubblicate sul sito web della Società.

Art. 4 - GUIDONE SOCIALE E PARTECIPAZIONE AD EVENTI SPORTIVI.

E’ obbligo morale per tutte le imbarcazioni appartenenti ai Soci di tenere costantemente issato il guidone sociale.

I Soci assegnatari di posto barca che partecipano con le loro imbarcazioni ad eventi sportivi, sono tenuti tesserarsi alle Federazioni Nazionali ed a iscriversi alle gare a nome della Società.

Art. 5 - CAMBIO INDIRIZZO.

Ogni Socio è tenuto a comunicare tempestivamente alla segreteria della Società ogni eventuale cambiamento dei propri dati anagrafici ed in particolare dei recapiti telefonici e degli indirizzi di corrispondenza e di posta elettronica.

TITOLO II

DIRITTI E DOVERI DEI SOCI

Art. 6 - RAPPORTI ETICO SOCIALI

Ogni Socio è tenuto a partecipare alle attività sociali e sportive organizzate dalla Società, che rappresentano le finalità e le ragioni di esistenza della Società stessa.

Ogni Socio, qualora se ne presenti la necessità o a specifica richiesta del Consiglio Direttivo, è tenuto a prestare la propria collaborazione per l’organizzazione delle manifestazioni sociali e sportive.

Il Socio che non adegua i propri comportamenti ai suddetti principi è soggetto ai provvedimenti previsti dallo Statuto Sociale.

Art. 7 - RAPPORTI ECONOMICI

L’ammontare dei canoni, dei contributi e delle eventuali penali previsti dallo Statuto Sociale e dal presente Regolamento sono determinati dall’Assemblea dei Soci su proposta del Consiglio Direttivo.

Tutti i Soci sono tenuti a versare puntualmente il canone sociale e quello eventuale di ormeggio in un'unica soluzione entro il 31 gennaio di ciascun anno.

I nuovi Soci sono tenuti a corrispondere un Contributo di Iscrizione.

I Soci assegnatari di un nuovo ormeggio sono tenuti al versamento di un Contributo di Primo Ormeggio.

Tutti i Soci sono tenuti a corrispondere gli eventuali contributi straordinari deliberati dall’Assemblea dei Soci.

Il ritardo nel versamento dei canoni annuali comporta l’obbligo di pagamento delle penali stabilite dall’Assemblea dei Soci.

Nel periodo di morosità il Socio non può accedere ai servizi della Società né esercitare i diritti garantiti dalla Statuto sociale.

In caso di mancato pagamento dei canoni, o dei contributi dovuti, o degli eventuali rimborsi per spese di ormeggio, per un periodo superiore ai sei mesi dalla scadenza dei termini di pagamento, il Consiglio Direttivo ha facoltà di deliberare la radiazione del Socio.

Art. 8 - CANONE SOCIALE

l Canone Sociale viene determinato dall’Assemblea dei Soci su proposta del Consiglio Direttivo, e può essere modificato a seguito della variazione dei costi dei seguenti servizi:

1. Gestione e amministrazione della Società;

2. Gestione della sede sociale;

3. Gestione della segreteria (quota 50%)

4. Affiliazione alle Federazioni sportive nazionali FIV e FIPSAS;

5. Organizzazione delle manifestazioni sportive sociali;

6. Organizzazione degli incontri conviviali e didattici e di altre attivitaà sociali;

7. Interessi e sopravvenienze passive

8. Costi di ammortamento delle attrezzature della sede

9. Costi di ammortamento delle imbarcazioni sociali;

10. Accantonamenti ai fondi investimenti, oneri e rischi futuri;

Il Socio in regola con il pagamento del canone sociale, gode dei seguenti benefici:

Tesseramento gratuito ad una delle Federazioni Sportive Nazionali Fiv o Fipsas, previa sua esplicita richiesta;

Partecipazione gratuita alle manifestazioni sportive sociali ad esclusione delle gare iscritte nei calendari Nazionali;

Partecipazione gratuita agli incontri conviviali di inizio e fine stagione ed alle altre attività o eventi sociali determinati dal Consiglio Direttivo;

Riduzione significativa dei costi rispetto ai terzi non Soci, per qualunque attività o fornitura a pagamento;

Distribuzione gratuita del guidone e di eventuali altri gadget sociali

Utilizzo gratuito delle imbarcazioni sociali

Possibilità di far partecipare alle attività sociali e sportive propri familiari o altri soggetti con la qualifica di Aggregato

Art. 9 - CANONE DI ORMEGGIO

Il Canone di Ormeggio viene determinato dall’Assemblea dei Soci su proposta del Consiglio Direttivo, e può essere modificato a seguito della variazione dei costi dei seguenti servizi:

1. Canoni e spese per la concessione demaniale;

2. Costi per la manutenzione dei pontili e attrezzature

3. Costi per la manutenzione dei mezzi di assistenza;

4. Costi per i consumi di energia elettrica ed acqua;

5. Costi per il servizio di controllo, assistenza ed emergenza (marinaio);

6. Costi di ammortamento dei pontili, attrezzature e mezzi di assistenza;

7. Costi per la verifica e la manutenzione degli ormeggi (catenarie e catene);

8. Premi di assicurazione;

9. Costi per gli eventuali sistemi o servizi di vigilanza e sicurezza;

10. Gestione della segreteria (quota 50%)

11. Accantonamenti ai fondi investimenti, oneri e rischi futuri;

Il Canone di Ormeggio deriva dalla somma di due fattori :

1. costi fissi da ripartire equamente per ciascun posto barca (voci da 7 a 11)

2. costi variabili in base alle dimensioni dell’imbarcazione (voci da 1 a 6) calcolati proporzionalmente alla superficie acquea occupata dall’imbarcazione (convenzionalmente = larghezza massima x lunghezza fuori tutto).

Il regolare pagamento del canone di ormeggio consente al Socio assegnatario :

di disporre dello spazio acqueo assegnato per l’ormeggio della propria imbarcazione;

di accedere ai pontili e utilizzare le relative attrezzature;

di usufruire della predisposizione, verifica e manutenzione annua delle attrezzature di ormeggio immerse (catenarie e catene) a cura della società;

di disporre di energia elettrica ed acqua;

di usufruire di eventuali sistemi o servizi di vigilanza e sicurezza predisposti dalla società

di usufruire del servizio di controllo, assistenza e pronto intervento in caso di emergenza organizzato dalla società;

Gli ormeggi in banchina usufruiscono di una riduzione del 50% dei costi variabili stante l’impossibilità di fruire di alcuni dei servizi sopraindicati.

Nel caso in cui l’assegnazione di un nuovo posto ormeggio avvenga successivamente al 1 settembre, il canone per la prima annualità sarà ridotto del 50%.

Nel caso di sostituzione dell’imbarcazione con altra di dimensioni maggiori, con o senza cambio di posto ormeggio, il relativo canone verrà adeguato alle nuove dimensioni con effetto immediato. Nessun rimborso spetta al Socio per l’annualità corrente in caso di riduzione delle dimensioni.

Art. 10 - CONTRIBUTO DI ISCRIZIONE

Al nuovo Socio compete il pagamento di un Contributo di Iscrizione pari a due annualità del canone sociale.

Tale contributo, unitamente al canone per l’annualità in corso, deve essere corrisposto entro 30 gg. dalla comunicazione di accettazione della domanda di associazione.

Trascorso il periodo di 30 giorni senza aver ricevuto il pagamento e senza aver ottenuto alcuna comunicazione in merito, la Società riterrà decaduta la domanda di associazione.

ART. 11 - CONTRIBUTO DI PRIMO ORMEGGIO

Al Socio, assegnatario per la prima volta di un posto ormeggio compete il versamento a fondo perduto di un Contributo di Primo Ormeggio pari a cinque volte il canone di ormeggio determinato in base all’art.9.

Detto contributo, unitamente al canone corrente di ormeggio deve essere versato entro 30 giorni dalla comunicazione di accettazione del posto ormeggio.

Trascorso il periodo di 30 giorni senza aver ricevuto il pagamento e senza aver ottenuto alcuna comunicazione in merito, la Società riterrà decaduta la domanda di assegnazione del posto ormeggio.

Nel caso di cambio di posto ormeggio per sostituzione dell’imbarcazione con altra di dimensioni maggiori, al Socio assegnatario compete il versamento a fondo perduto di un Contributo pari a cinque volte la differenza tra il vecchio ed il nuovo canone di ormeggio.

Nessun rimborso spetta al Socio per il contributo versato in caso di riduzione delle dimensioni dell’imbarcazione.

Art. 12 - CONTRIBUTI STRAORDINARI

L’Assemblea dei Soci, su proposta motivata del Consiglio Direttivo, può approvare la corresponsione di contributi straordinari finalizzati all’esecuzione di opere o all’esercizio di qualsiasi attività di interesse sociale.

TITOLO III

NORME PER LA SEDE A MARE

Art. 13 - COMMISSIONE MARE

Viene costituita una Commissione con l’incarico di sovraintendere alla gestione degli impianti e delle attrezzature della sede a mare e dei relativi posti ormeggio.

I compiti della Commissione comprendono la gestione delle richieste di ormeggio con attribuzione del relativo punteggio e la compilazione ed aggiornamento periodico delle liste di attesa., l’assegnazione dei posti ormeggio e la loro eventuale modifica o sostituzione, la valutazione delle problematiche di sicurezza e di utilizzo degli

impianti, la definizione degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, la definizione dei criteri per l’assegnazione di ormeggi temporanei, la verifica del rispetto delle norme da parte degli assegnatari di ormeggio e la proposta di interventi o provvedimenti al Consiglio Direttivo.

La Commissione è composta dal Presidente della Società, dal Vicepresidente, dal Responsabile Mare, dal Segretario del Consiglio che provvede a redigere il verbale delle riunioni e da un Socio eletto dall’Assemblea dei Soci in qualità di garante del rispetto delle normative sociali. La Commissione delibera a maggioranza.

Art. 14 - UTILIZZO DELLA SEDE A MARE

Gli spazi, i pontili, le banchine e le attrezzature della sede a mare sono riservate all’utilizzo esclusivo dei Soci, dei loro familiari e degli aggregati.

Per ragioni di sicurezza e responsabilità non è consentito l’accesso ai pontili e l’utilizzo delle attrezzature a persone diverse dalle precedenti, salvo non siano ospiti accompagnate da un Socio.

L’accesso alle imbarcazioni in assenza del Socio proprietario può essere consentito solo in casi eccezionali o di necessità (manutenzioni, trasferimenti, ecc) alle sole persone specificatamente indicate dal Socio stesso con una preventiva comunicazione al Responsabile Mare.

Per la realizzazione di manifestazioni o eventi di prestigio, organizzati in proprio o da terzi, purché coerenti con le finalità istituzionali della Società, il Consiglio Direttivo può riservare temporaneamente parte degli spazi acquei e dei pontili della sede a mare.

In tale caso il Consiglio Direttivo disporrà lo spostamento temporaneo delle imbarcazioni ormeggiate nell’area interessata in altre posizioni, concordando l’operazione con i soci assegnatari e sostenendo tutte le eventuali spese

Art. 15 - REQUISITI PER L’ASSEGNAZIONE DI ORMEGGIO

L’assegnazione di un posto ormeggio può essere fatta esclusivamente ad un Socio.

Un Socio può essere assegnatario di un unico posto ormeggio.

L’assegnazione di un posto ormeggio può essere fatto esclusivamente per imbarcazioni di dimensioni uguali o inferiori ai limiti imposti dalla concessione demaniale.

Non sono ammesse nello specchio d’acqua sociale imbarcazioni di Soci adibite ad attività commerciali salvo che dette attività non vengano svolte per conto della Associazione stessa in diretta attuazione degli scopi istituzionali e comunque nei limiti imposti dalla normativa vigente per le Società Sportive.

Il Consiglio Direttivo, anche in deroga alle limitazioni sopraindicate, ha la facoltà di riservare o assegnare temporaneamente alcuni posti di ormeggio per specifiche attività sociali (scuola vela, attività sportiva agonistica, ecc) purché coerenti con gli scopi istituzionali della Società o di destinarli a posti di transito o per eventuali

emergenze su richiesta delle Autorità competenti.

La valutazione dell’idoneità dei posti ormeggio ai fini della sicurezza e della manovrabilità delle imbarcazioni è demandata alla Commissione Mare.

La Commissione può intervenire con modifica o sostituzione dei posti ormeggio già assegnati, in seguito al venir meno delle condizioni di sicurezza, in base a proprie valutazioni o su segnalazione dei Soci assegnatari.

I requisiti per l’assegnazione e il mantenimento di un posto ormeggio sono indicati nei seguenti articoli :

art. 17 - Identificazione dell’imbarcazione

art. 18 - Proprietà dell’imbarcazione

art. 19 - Sicurezza e decoro dell’imbarcazione

art. 20 - Utilizzo del posto ormeggio

Il decadere di una qualsiasi delle condizioni indicate nei suddetti articoli darà luogo all’immediata revoca dell’assegnazione con obbligo di liberare l’ormeggio a prima richiesta.

ART. 16 - DISPONIBILITA’ DEL POSTO ORMEGGIO

Il Socio non può vantare nessun diritto di proprietà sull’ormeggio assegnato e pertanto non può cederlo neppure temporaneamente in uso a terzi né destinarlo ad usi diversi da quello di ormeggio dell’imbarcazione identificata nella domanda di assegnazione e nella successiva dichiarazione di accettazione del posto ormeggio.

Art. 17 - IDENTIFICAZIONE DELL’IMBARCAZIONE

Ogni Socio assegnatario di ormeggio deve identificare l’imbarcazione che verrà ormeggiata nel posto assegnato con il nome e/o il numero di immatricolazione e fornire i dati richiesti nella scheda tecnica predisposta dal Responsabile Mare.

Ogni posto ormeggio assegnato viene identificato da una lettera che individua il pontile o la banchina e da un numero progressivo.

Art. 18 – PROPRIETA’ DELL’IMBARCAZIONE

Il Socio assegnatario ha diritto al posto ormeggio solamente se:

a) ha la proprietà esclusiva dell’imbarcazione;

b) conduce l’imbarcazione in locazione con contratto di leasing a lui intestato;

c) ha la proprietà dell’imbarcazione o la conduce in locazione con contratto di leasing, unitamente esclusivamente a famigliari sino al secondo grado di parentela o di affinità, ovvero con persone conviventi purchè appartenenti alla medesima famiglia anagrafica;

d) ha la proprietà dell’imbarcazione o la conduce in locazione con contratto di leasing unitamente esclusivamente ad altri Soci Ordinari, detenendo una quota non inferiore al 50%;

In ogni altra ipotesi, o in caso di successiva modifica del titolo della detenzione o della proprietà non compresi nelle fattispecie sopraindicate o in quelle previste dall’ art. 25 (cessione dell’imbarcazione o acquisto per successione ereditaria) non è consentito procedere all’assegnazione e, ove questa fosse già stata concessa, verrà

revocata.

Per ottenere l’assegnazione dei posti ormeggio ed in ogni caso di successiva verifica il Socio assegnatario deve comprovare la proprietà o la legittima detenzione dell’unità da ormeggiare esibendo i seguenti documenti:

copia del libretto di navigazione, copia dell’eventuale contratto di leasing e copia della relativa polizza di Assicurazione R.C. nel caso di imbarcazioni iscritte nei registri pubblici delle Capitanerie di Porto

copia dell’atto di compravendita ovvero autocertificazione di proprietà e copia della relativa polizza di Assicurazione R.C. nel caso di natanti non iscritti nei registri pubblici;

Art. 19 – SICUREZZA E DECORO DELL’IMBARCAZIONE

L’imbarcazione deve avere e mantenere, oltre ai requisiti ed alle dotazioni previste dalle normative in vigore, requisiti di sicurezza, decoro, pulizia, integrità e funzionalità tali da non recare danni alle imbarcazioni vicine ed all’attrezzatura dei pontili o pregiudicare l’immagine della Società

Il Socio deve predisporre e mantenere adeguati sistemi e attrezzature di ormeggio (cime, parabordi, ecc.) e procedere alle loro opportune regolazioni onde evitare danni o intralci alla manovrabilità delle imbarcazioni vicine.

La Commissione Mare può richiedere formalmente al Socio inadempiente l’immediato adeguamento alle suddette norme dell’imbarcazione e delle relative attrezzature di ormeggio.

In caso di perdurante inadempienza, trascorsi 30 giorni dalla comunicazione, la Commissione propone al Consiglio Direttivo provvedimenti sanzionatori che possono giungere sino alla revoca dell’assegnazione del posto ormeggio.

Art. 20 – UTILIZZO DEL POSTO ORMEGGIO

Al Socio assegnatario che non occupa il posto assegnato per un periodo di almeno quattro mesi nell’anno solare, verrà revocata l’assegnazione, salvo casi eccezionali che dovranno essere preventivamente comunicati alla Società e confermati da una specifica delibera del Consiglio Direttivo. Il Consiglio Direttivo ha l’obbligo di motivare

eventuali dinieghi.

Art. 21 - RESPONSABILITA’ E SICUREZZA

Pur attuando interventi atti ad incrementare la sicurezza della sede a mare, la Società non assume alcun obbligo di sorveglianza o custodia delle imbarcazioni ormeggiate.

Alla stessa, pertanto, non saranno in alcun modo o maniera imputabili danni, furti, incendi, manomissioni, atti vandalici o danni causati da eventi atmosferici subiti dalle imbarcazioni o dalle cose introdotte e lasciate nelle imbarcazioni stesse.

Alla Società non saranno imputabili in alcun modo o maniera danni a persone o a cose in conseguenza delle attività di ormeggio ad esclusione delle fattispecie direttamente riconducibili agli impianti da essa stessa gestiti (pontili, catenarie e catene,

attrezzature fisse dei pontili), con esclusione dei casi di uso improprio degli stessi impianti da parte degli utilizzatori anche occasionali.

Per la responsabilità derivante dalla gestione dei posti barche e delle suindicate attrezzature la Società stipula e mantiene una adeguata copertura assicurativa.

Ai fini di garantire una gestione uniforme ed efficace della sede a mare, tutti i lavori sulle parti immerse possono essere svolti unicamente da personale specializzato specificatamente autorizzato ed incaricato dal Responsabile Mare.

Ogni Socio è direttamente responsabile dell’efficacia delle proprie attrezzature di ormeggio (cime, parabordi, ecc.), della sorveglianza e custodia della propria imbarcazione e delle cose in essa contenute, del corretto utilizzo delle attrezzature sociali, e di ogni danno causato dalla propria imbarcazione ormeggiata o in manovra negli spazi acquei sociali.

A tutela degli altri Soci, ogni assegnatario di posto barca deve esibire alla Società, inizialmente e ogni qualvolta essa venga sostituita, copia della polizza di assicurazione che offre copertura per la responsabilità civile derivante dalla proprietà e/o utilizzo della propria imbarcazione.

Nei casi in cui gli ormeggi non risultino conformi ai criteri di sicurezza o alle regole  dell’arte e della buona tecnica, il Responsabile Mare provvederà ad avvisare il Socio assegnatario chiedendo un suo immediato intervento.

Qualora l’interessato risulti inadempiente, la Società provvederà ad effettuare l’intervento necessario al fine di salvaguardare la sicurezza sia dell’imbarcazione stessa che di quelle vicine, fatta salva il diritto di ripetere tutte le spese sostenute nei confronti del Socio inadempiente.

Art. 22 - PROCEDURA DI ASSEGNAZIONE DEI POSTO ORMEGGIO

Salvo quanto previsto dall’art.26, ogni richiesta di assegnazione di un nuovo ormeggio o di cambio ormeggio deve essere compilata sull’apposito modulo predisposto dalla Società e viene immediatamente iscritta a cura del Responsabile Mare in un Registro detenuto presso la sede sociale, liberamente consultabile dai Soci, che attesta la cronologia di presentazione.

L’iscrizione nella lista di attesa comporta, a carico del Socio richiedente, il pagamento di una quota annuale stabilita dall’Assemblea dei Soci su proposta del Consiglio Direttivo.

Il mancato pagamento della quota al momento della richiesta di assegnazione o per le successive annualità determina la cancellazione dalla lista d’attesa.

Ad ogni richiesta viene attribuito un punteggio tenendo conto dei seguenti titoli :

a) anzianità sociale: 1 punto per ogni anno

b) attività sportiva svolta per conto della Società : 1 punto per ogni anno con un massimo di 10 punti

c) collaborazione con la Società : 1 punto per ogni anno con un massimo di 10 punti

d) anzianità della richiesta: 1 punto per anno dalla richiesta

e) residenza nel Comune di Duino Aurisina 1 punto

f) cambio imbarcazione (vedi art.24) 1 punto per anno dalla richiesta

g) subentro (vedi art.26) 1 punto per anno dalla richiesta

La Commissione Mare gestisce le richieste, attribuendo il relativo punteggio e inserendole in una o più graduatorie distinte in base alla tipologia ed alle dimensioni delle imbarcazioni, coerentemente con la classificazione adottata per i posti ormeggio.

Il ricalcolo dei punteggi è a cadenza annuale, mentre le graduatorie sono aggiornate e pubblicate trimestralmente.

La Commissione Mare provvede all’assegnazione degli ormeggi disponibili in base alla graduatoria di competenza, tenendo conto dell’idoneità del posto ormeggio alla manovrabilità e sicurezza della imbarcazione stessa e di quelle vicine.

In caso di parità di punteggio si segue il criterio della priorità cronologica della domanda.

L’assegnazione deve essere comunicata in forma scritta al Socio richiedente.

Entro 30 giorni dalla comunicazione di assegnazione, il Socio deve confermare per iscritto la sua accettazione o la rinuncia.

Qualora il Socio rinunci immediatamente o comunque entro il termine di 3 giorni alla proposta, la sua domanda verrà mantenuta nella lista d’attesa e la Commissione procederà ad assegnare il posto al successivo socio in ordine di graduatoria.

In caso di rinuncia successiva o di assenza di comunicazioni entro il termine dei 30 giorni l’assegnazione si intende decaduta e la Commissione Mare procede ad assegnare il posto al socio successivo in ordine di graduatoria, cancellando la richiesta del Socio dalla lista di attesa.

In caso di accettazione del posto ormeggio iniziano a decorrere i canoni di ormeggio.

Il canone o l’adeguamento dello stesso in caso di cambio ormeggio ed il Contributo di Primo Ingresso, se dovuto, devono essere versati entro 30gg dalla conferma di accettazione, pena la decadenza dell’assegnazione.

Il Socio assegnatario deve occupare il posto assegnato entro il termine di 6 mesi dalla conferma di accettazione.

All’atto dell’occupazione del posto barca il Socio assegnatario deve produrre la documentazione indicata all’art. 17 del presente Regolamento e compilare la scheda tecnica dell’imbarcazione.

Le dimensioni e le caratteristiche dell’unità da diporto devono essere verificate dal Responsabile Mare.

La predisposizione della catena di ormeggio ed il suo posizionamento sulla catenaria viene curato dal Responsabile Mare ed è a carico della Società.

La predisposizione delle altre attrezzature di ormeggio (cime d’ormeggio, aggancio ai pontili e adeguati parabordi) e le successive sostituzioni e manutenzioni a causa di usura o rottura o per cambio di posto ormeggio richiesto dall’assegnatario, sono a carico del Socio.

Art. 23 - SOSTITUZIONE DEL POSTO ORMEGGIO

La Commissione Mare in base a proprie valutazioni o a richiesta di un socio assegnatario, per motivi oggettivi di organizzazione o di sicurezza, ha facoltà di cambiare in qualsiasi momento l’ormeggio assegnato, Lo spostamento deve essere eseguito dal proprietario ma le relative spese saranno a carico della Società.

Previa richiesta di autorizzazione e purché la sistemazione sia ritenuta idonea dalla Commissione Mare sotto il profilo logistico e della sicurezza, due soci assegnatari di posto ormeggio possono concordare lo scambio dei relativi posti assegnati.

Art. 24 - SOSTITUZIONE DELL’IMBARCAZIONE

La sostituzione dell’imbarcazione deve essere oggetto di una specifica richiesta che viene registrata e trattata con le modalità di cui all’art. 22 (Procedura di assegnazione dei posti ormeggio).

La richiesta di nuovo ormeggio per cambio di imbarcazione usufruisce di un punteggio aggiuntivo nella graduatoria di assegnazione (vedi art. 22)

Nel caso in cui l’ormeggio già assegnato sia idoneo alla nuova imbarcazione ed in assenza di problemi di natura logistica o di sicurezza, la Commissione Mare autorizza immediatamente la sostituzione.

Art. 25 - RINUNCIA O REVOCA

Il Socio che rinuncia all’uso dell’ormeggio, deve darne comunicazione scritta al Consiglio Direttivo, fermo restando l’obbligo di corrispondere il canone per l’ormeggio, anche per il restante periodo dell’annualità.

In caso di revoca dell’ormeggio per dimissioni da Socio, inadempienze o incompatibilità con le norme statutarie o del presente regolamento, l’assegnatario non ha diritto ad alcun rimborso dei canoni o dei contributi versati per l’annualità in corso.

Art. 26 - CESSIONE DELL’IMBARCAZIONE E SUCCESSIONI EREDITARIE

Il Socio che cede ad altri la proprietà, la quota di maggioranza o il contratto di leasing della propria imbarcazione, non può cedere al nuovo proprietario o al nuovo conduttore alcun diritto relativo all’ormeggio.

I famigliari, parenti o affini sino al secondo grado nonché le persone conviventi appartenenti alla medesima famiglia anagrafica, di un Socio assegnatario di ormeggio, nei casi in cui divengano proprietari dell’imbarcazione per :

- successione ereditaria

- cessione e contestuale rinuncia al posto da parte del Socio assegnatario

- sentenze definitive o altri provvedimenti definitivi dell’autorità giudiziaria

possono subentrare nell’assegnazione dell’ormeggio, con esonero dall’obbligo di corrispondere il Contributo di Primo Ingresso, purché acquisiscano la qualifica di Soci ordinari e previa regolarizzazione di eventuali pendenze.

Al fine di evitare sperequazioni e comportamenti contrari allo spirito del presente Regolamento, nel caso di cessione sopra previsto, il socio cedente deve per un periodo di cinque anni astenersi dal richiedere un nuovo ormeggio. Nel caso risulti già inserito nelle liste di attesa la sua richiesta viene cancellata.

Qualora l’operazione non venga perfezionata entro un anno dalla data dell’atto di subentro, l’assegnazione viene revocata con obbligo di liberare immediatamente l’ormeggio.

In caso di comproprietà, il Socio non assegnatario dell’ormeggio, può chiedere il subentro se intende acquisire l’intera caratura dell’imbarcazione o una quota maggioritaria della stessa con contestuale rinuncia del Socio cedente al posto barca assegnato.

Tale richiesta viene trattata con le modalità di cui all’art. 22 (Procedura di assegnazione dei posti ormeggio) ma usufruisce di un punteggio aggiuntivo nella graduatoria ed esonera il nuovo assegnatario dall’obbligo di corrispondere il Contributo di Primo Ingresso, a condizione che prima della assegnazione l’operazione di compravendita non venga perfezionata e che il Socio cedente non avanzi richiesta di nuovo ormeggio per cambio di imbarcazione.

Qualora la risoluzione della comproprietà avvenga con modalità diverse da quelle sopra indicate, valgono le norme generali richiamate al primo comma del presente articolo e quelle che regolano le richieste e le assegnazioni dei posti ormeggio di cui all’art. 22 e 24.

Pertanto in caso di acquisto dell’intera caratura dell’imbarcazione o di una quota maggioritaria della stessa, il Socio comproprietario non assegnatario dell’ormeggio non acquista alcun diritto di subentro e dovrà liberare l’ormeggio nel più breve tempo possibile e comunque entro un massimo di 30gg dalla data dell’atto.

Art. 27 - ORMEGGIO TEMPORANEO

Qualora il Socio preveda di non occupare per un periodo superiore ai 15 giorni l’ormeggio assegnato è tenuto a darne notizia al Responsabile Mare od ai suoi delegati, che tengono un apposito Registro delle assenze.

Agli stessi deve essere tempestivamente segnalato l’eventuale rientro anticipato.

Compatibilmente con l’effettiva disponibilità degli ormeggi liberi, il Responsabile Mare o i suoi delegati possono consentire l’ormeggio temporaneo per un massimo di 15 giorni ad unità da diporto appartenenti ad altri Soci privi del posto ormeggio o ad ospiti occasionali in transito, in base alle prescrizioni delle Autorità competenti.

Ai Soci non assegnatari di posto ormeggio, su specifica richiesta scritta, può essere assegnato un ormeggio temporaneo anche per periodi superiori ai 15 gg e fino ad un massimo di 12 mesi. L’assegnazione è di competenza della Commissione Mare. Le richieste di assegnazione vengono trattate in base ad una graduatoria con criteri di punteggio definiti dalla Commissione Mare e determinati dalle attività sociali e sportive svolte nell’annualità precedente e dalle attività per l’annualità in corso che il socio richiedente si impegna a svolgere.

Per poter accedere all’ormeggio temporaneo i Soci e gli ospiti devono presentare all’arrivo i documenti identificativi personali e quelli dell’imbarcazione, la polizza assicurativa e sottoscrivere una dichiarazione di responsabilità, garantendo di lasciare libero l’ormeggio in qualsiasi momento in caso di richiesta della Società.

Il Socio o l’ospite a cui è stato affidato temporaneamente un ormeggio è tenuto al rispetto delle norme del presente Regolamento Sociale. La non osservanza comporterà la cessazione dell’ospitalità e l’obbligo di allontanare immediatamente l’imbarcazione dall’ormeggio.

Il Responsabile Mare o i suoi delegati hanno l’obbligo di acquisire i documenti di garanzia, i recapiti telefonici ed effettuare le verifiche su comportamenti e stato degli ormeggi.

In caso di danno le attrezzature di ormeggio saranno ripristinate a cura della Società che ne ripeterà le spese in danno dei responsabili.

Per soste non superiori a tre giorni l’ormeggio temporaneo sarà gratuito per Soci e ospiti tesserati alle Federazioni Sportive Nazionali.

Per soste superiori ai tre giorni l’ospite o l’assegnatario temporaneo è tenuto al versamento di un rimborso spese nella misura stabilita annualmente dal Consiglio Direttivo sulla base delle disposizioni della Capitaneria di Porto.

A tale fine all’arrivo l’ospite o l’assegnatario temporaneo sono tenuti a versare una cauzione, il cui ammontare è fissato dal Consiglio Direttivo, che verrà detratta dal conteggio finale.

Il Responsabile Mare e la Commissione Mare possono riservare ormeggi temporaneamente liberi per attività sociali e sportive o anche a favore di altri Circoli e organizzazioni Sportive.

Art. 28 - USO DELLE IMBARCAZIONI SOCIALI.

Il Responsabile Mare può consentire ai Soci, purchè provvisti di idonee abilitazioni, l’utilizzo delle imbarcazioni sociali per brevi periodi. Le imbarcazioni dovranno essere riconsegnate in perfette condizioni d’uso.

Gli eventuali danni ed i consumi di carburanti o altri materiali saranno a carico del Socio utilizzatore.

Art. 29 - NORME DI COMPORTAMENTO.

a) Nello specchio acqueo dato in concessione alla Società la balneazione è tassativamente vietata, in ottemperanza alle ordinanze della Capitaneria di Porto

b) Ogni Socio è tenuto a utilizzare correttamente i pontili e le relative attrezzature ed a collaborare per il loro mantenimento

c) I consumi di energia elettrica e di acqua devono essere limitati al minimo e per il tempo strettamente necessario alle operazioni, al cui termine le prese sulle colonne devono essere rigorosamente chiuse. Il cavo per il collegamento elettrico deve essere di tipo omologato per usi marini e non deve presentare interruzioni od

usure.

d) E’ vietato mantenere i collegamenti elettrici o idrici tra le colonne e le imbarcazioni in caso di assenza di persone a bordo

e) E’ vietato installare sui pontili qualunque accessorio senza il consenso del Responsabile Mare

f) E’ vietato ingombrare i pontili con sedie, asciugamani, teloni ed altri oggetti che possono creare disturbo agli altri utenti.

g) Ogni Socio è tenuto ad un comportamento corretto e rispettoso della privacy degli altri; in particolare si devono evitare schiamazzi e giochi sui pontili.

h) Eventuali animali (cani, gatti, ecc) non possono essere lasciati liberi sui pontili e si raccomanda in particolare di evitare l’abbaiare dei cani o qualsiasi altro rumore od atto che possa recare disturbo agli altri Soci

i) I cancelli d'entrata devono sempre essere tenuti chiusi, salvo per lo stretto tempo necessario alle operazioni d'imbarco e sbarco di materiali o vettovaglie.

j) Le chiavi di apertura dei cancelli sono strettamente personali e non possono essere duplicate a favore di terzi non Soci.

k) Tutti i Soci sono tenuti alla conservazione dei beni sociali ed a verificare affinchè imbarcazioni estranee non accedano ai pontili senza il preventivo consenso del Responsabile Mare o di un suo delegato.

l) E’ consentito appoggiare sui pontili materiali per il tempo strettamente necessario all’imbarco o allo sbarco.

m) Sono consentite riparazioni e manutenzioni all’ormeggio, purché le stesse non arrechino disturbo ai vicini. In particolare è vietato operare con macchine che producano polveri o verniciatori a spruzzo. Qualora,  involontariamente dovesse verificarsi l’imbrattamento del pontile con olio o altro materiale, il responsabile

dovrà provvedere all’immediata pulizia.

n) E’ vietato depositare sul pontile biciclette o altri mezzi di trasporto.

o) Tutti i Soci sono tenuti, in caso di mareggiate o eventi atmosferici di particolare rilevanza, ad interessarsi della sicurezza della propria imbarcazione, affinché la stessa non provochi danni alle altre od alle strutture.

p) E’ vietato passare per le unità da diporto altrui per raggiungere la propria, salvo casi d'emergenza, e di provare il motore all’ormeggio con l’elica innestata.

q) Qualora si presentino particolari situazioni di pericolo, di necessità o di urgenza, il Responsabile Mare ed i suoi delegati potranno effettuare interventi a bordo o spostare le imbarcazioni interessate, anche senza preventivo consenso del proprietario.

r) Nelle manovre nello specchio d’acqua sociale, i Soci sono tenuti ad entrare ed uscire a velocità limitata.

s) Devono essere rispettate le vigenti norme antincendio, ed in particolare quanto segue :

le sostanze infiammabili quali vernici, solventi e simili, devono essere contenute in contenitori metallici, ben chiusi, ed in pezzatura singola ed il loro deposito a bordo va comunque limitato al massimo.

eventuali riserve di carburante, in quantità limitata specie nel caso di benzina, vanno conservate in serbatoi omologati a norma di legge per gli specifici carburanti.

è tassativamente vietato accendere fuochi od altro sui pontili.

prima della messa in moto dei motori a benzina, si deve provvedere all’areazione del vano motore.

è vietato scaricare a mare eventuali residui di sentina.

i compartimenti di bordo contenenti bombole a gas liquido devono essere adeguatamente aerati.

t) I componenti del Consiglio Direttivo, la Commissione Mare, il Responsabile Mare ed i loro delegati, hanno il compito di vigilare sull’osservanza da parte dei Soci delle norme del Regolamento e segnalare alla Società le infrazioni accertate.

TITOLO IV

DIRITTI E DOVERI DEGLI AGGREGATI

Art. 30 - RAPPORTI ETICO SOCIALI

In relazione a quanto previsto dallo Statuto Sociale, ogni Aggregato per la partecipazione assieme al Socio presentatore alle attività sociali e sportive organizzate dalla Società e l’utilizzo delle attrezzature e dei servizi, assume i medesimi diritti e doveri del socio ed è tenuto ad osservare le medesime regole comportamentali.

Art. 31 - RAPPORTI ECONOMICI

L’ammontare della quota annua è determinato dal Consiglio Direttivo.

La qualifica di aggregato e le possibilità per questi di partecipare alle attività sociali e sportive organizzate dalla Società, previa accettazione del Consiglio Direttivo, decorreranno dalla data di pagamento della quota annua e avranno termine al 31 dicembre.