Il presente Statuto è stato approvato dall’Assemblea Straordinaria dei Soci in data 18 aprile 2008 e registrato a Trieste in data 7 maggio 2008 rep. n. 4501 – notaio Furio Gelletti

Art. 1 - Costituzione e scopo dell'Associazione
E' costituita un'Associazione Sportiva Dilettantistica denominata "Associazione sportiva dilettantistica DIPORTO NAUTICO SISTIANA", con sede legale in località Sistiana, nel Comune di Duino-Aurisina (TS).
L'Associazione è apolitica ed aconfessionale, non ha scopo di lucro ed opera senza discriminazioni di nazionalità o di carattere politico e religioso.
Scopo dell'Associazione è quello di promuovere e diffondere la pratica delle attività nautiche sportive in forma dilettantistica, ricreative e da diporto ed in particolare le discipline della vela, della pesca sportiva, delle attività subacquee e motonautiche, anche attraverso specifiche attività didattiche.
Sono da considerarsi attività di preminente interesse sociale :
L’organizzazione di corsi di avviamento e perfezionamento delle discipline nautiche e di preparazione alle attività sportive.
L’organizzazione di manifestazioni sportive e sociali.
La gestione di posti ormeggio, strutture di servizio per la nautica e relative attrezzature destinate ai soci.
La gestione della sede sociale e dei relativi servizi.
La gestione di strutture, mezzi e attrezzature destinate alla pratica sportiva.
L’organizzazione di manifestazioni ricreative e culturali collegate alla pratica delle attività nautiche o complementari ad esse.
La collaborazione con altre società sportive.
La partecipazione alle attività di enti o consorzi di promozione della nautica e del territorio
Per il raggiungimento degli scopi sociali l'Associazione può svolgere ogni attività di acquisizione, gestione, conduzione, manutenzione o cessione di immobili, impianti ed attrezzature sportive o ricreative inerenti la pratica degli sport nautici e lo sviluppo della vita sociale e compiere tutti gli atti necessari, anche di natura finanziaria e contrattuale, concedendo garanzie personali e/o reali.
L’Associazione non distribuisce agli associati, neppure in modo indiretto, utili o avanzi di gestione delle attività, neppure fondi, riserve o capitale, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla Legge
Art. 2 - Affiliazione al CONI
L'Associazione, accetta le norme e le direttive del Comitato Olimpico Nazionale, ottenendone il riconoscimento ai fini sportivi e l’iscrizione al registro nazionale delle società sportive aderendo alla Federazione Italiana della Vela (FIV) ed alla Federazione Italiana di Pesca Sportiva e Attività Subacquee (FIPSAS).
Pertanto le norme degli statuti e dei regolamenti federali relative all’organizzazione e alla gestione delle società affiliate sono parte integrante del presente atto.
L’associazione si impegna altresì ad accettare eventuali provvedimenti disciplinari, che gli organi competenti della Federazione stessa dovessero adottare a proprio carico, nonché le decisioni che le autorità Federali dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere tecnico e disciplinare attinenti all’attività sportiva.
Art. 3 - Soci
Possono essere ammessi a far parte della Associazione in qualità di Soci le persone fisiche di età non inferiore a 18 anni o le persone giuridiche, che accettino e sottoscrivano i principi e le regole del presente Statuto.
Il rapporto con i Soci è ispirato ai principi di uguaglianza dei diritti, elettività delle cariche sociali e democrazia che si esplicano in tutte le norme che regolano i comportamenti della vita sociale.
In particolare al socio sono garantiti :
Uniformità e parità di trattamento con gli altri soci
Diritto di voto, nelle opportune forme di rappresentanza e delega, per l’approvazione delle regole sociali, la nomina degli organi direttivi e l’approvazione dei rendiconti di gestione
Eleggibilità negli organi amministrativi e di controllo dell’Associazione
Pubblicità delle convocazioni e delle deliberazioni assembleari, dei bilanci e dei rendiconti economico-finanziari
Accesso ai libri sociali
L’ammissione del Socio è a tempo illimitato, salvo cessazione per dimissioni, decesso o motivi disciplinari.
Art. 4 - Organi dell'Associazione e Rappresentanza legale
Sono organi dell'Associazione:
1. L'Assemblea Generale dei Soci
2. Il Consiglio Direttivo
3. Il Collegio dei Revisori
4. Il Collegio dei Probiviri
La rappresentanza legale dell’Associazione spetta al Presidente pro-tempore del Consiglio Direttivo o, in caso di sua assenza o impedimento, al Vicepresidente.
Tutte le cariche sociali sono elettive e svolte a titolo gratuito, ad eccezione di rimborsi delle spese di trasferta o comunque sostenute per conto dell’Associazione.
Il mandato per tutti gli Organi ha durata di tre anni.
Art. 5 - Guidone Sociale
E' costituito da un guidone triangolare con fondo azzurro; al centro una stella bianca a tre punte contornata in nero. Nel primo campo azzurro sono inserite le iniziali dell’Associazione: DNS.
Art. 6 - Patrimonio Sociale
Il Patrimonio dell’Associazione è costituito da:
- i canoni, i contributi e le donazioni dei Soci
- i contributi, i rimborsi o le donazioni di terzi
- i contributi di enti pubblici o delle federazioni nazionali
- i beni (mobili, immobili, impianti. attrezzature, arredamenti, dotazioni, mezzi, imbarcazioni sociali, ecc.) acquisiti o pervenuti
- gli eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di Bilancio
- gli eventuali proventi delle attività organizzate dall’Associazione
Art. 7 - Categorie di Soci
I soci si distinguono nelle seguenti categorie:
1. soci ordinari
2. soci fondatori
3. soci onorari
Sono Soci Fondatori i sottoscrittori dell’Atto costitutivo e coloro che hanno aderito all’Associazione entro il 31 dicembre 1989.
Possono essere nominati Soci Onorari soci o personalità anche esterne, che abbiano reso servizi eccezionali alla società, ne elevino il prestigio o abbiano acquisito meriti particolari nei confronti della stessa. La loro nomina deve essere approvata dall’Assemblea dei Soci su proposta del Consiglio Direttivo
Le persone giuridiche che aderiscono all’Associazione in qualità di Socio Ordinario sono rappresentate ai fini del diritto di voto e di eleggibilità dal rappresentante legale o da un suo delegato.
Art. 8 - Norme per l'ammissione a socio
Il candidato che intende iscriversi all’Associazione in qualità di Socio Ordinario, dovrà presentare domanda su apposito modulo. controfirmata da due Soci presentatori che garantiscono la ammissibilità del richiedente con i principi sanciti del presente Statuto.
Con la sottoscrizione della domanda il candidato accetta e si impegna ad osservare le norme del presente Statuto e del Regolamento Sociale.
Le domande di Associazione devono essere pubblicate nell’Albo Sociale per almeno trenta giorni, termine entro cui ogni socio può fare opposizione all’ammissione, deve essere motivata ed inviata in forma scritta al Consiglio Direttivo.
Trascorso il termine il Consiglio Direttivo, a insindacabile giudizio, delibera in merito all'ammissione, senza necessità di motivare l'eventuale decisione negativa.
La qualifica di Socio decorre dalla data di delibera del Consiglio, ma si perfeziona soltanto con il versamento da parte del candidato della quota di iscrizione e del canone sociale nei termini previsti dal Regolamento Sociale.
Art. 9 - Diritti dei Soci
Oltre a quanto disposto all’art. 3 (Soci) del presente Statuto, tutti i Soci hanno diritto di:
partecipare alla vita sociale, alle attività ricreative e sportive ed alle manifestazioni sociali, in conformità alle norme ed alle condizioni specificatamente previste dal Regolamento sociale
usufruire delle strutture e delle attrezzature sociali nei limiti e nei modi fissati dal Regolamento;
richiedere ed utilizzare lo specchio d’acqua in concessione alla Associazione per ormeggiare la propria imbarcazione, qualora venga loro assegnato un posto ormeggio in base ai criteri e nei termini stabiliti dal Regolamento sociale;
usufruire di imbarcazioni sociali in conformità alle norme stabilite dal Regolamento;
proporre e tenere, con il patrocinio dell'Associazione e previo consenso del Consiglio Direttivo, incontri, conferenze, proiezioni od altre manifestazioni su temi inerenti la nautica o di interesse generale
iscrivere la propria imbarcazione e partecipare ad eventi ricreativi e sportivi a nome dell’Associazione, issare il guidone sociale e fregiarsi del distintivo sociale.
far partecipare alle attività sociali, sportive e ricreative i soggetti previsti dall’ art.14 (Aggregati)
Art. 10 - Doveri dei Soci
I Soci hanno il dovere di:
partecipare alle attività sociali e collaborare al raggiungimento degli scopi dell'Associazione
rispettare le norme del presente Statuto e le disposizioni del Regolamento Sociale;
rispettare le delibere dell’Assemblea e le disposizioni degli organi direttivi della Associazione corrispondere i canoni e gli eventuali altri contributi ordinari o straordinari nei termini e nell’ammontare stabilito dagli organi statutari della Associazione.
mantenere una condotta irreprensibile sotto l’aspetto di buona educazione, correttezza e lealtà, sia nei confronti dei Consoci che della Associazione e evitare ogni comportamento che, anche in modo indiretto, sia lesivo degli interessi e dell’immagine dell’Associazione.
I soci non possono utilizzare il nome ed il logo della Associazione per le proprie attività commerciali o comunque in assenza di una specifica autorizzazione da parte del Consiglio Direttivo.
Art. 11 - Canoni e Contributi
Ad ogni socio compete il pagamento di:
un contributo di iscrizione, "una tantum", al momento dell'iscrizione alla Associazione;
un canone annuale di Associazione;
un contributo spese “una tantum” in caso di prima assegnazione di un posto barca
un canone annuale di ormeggio, per i soci assegnatari di posto barca
eventuali contributi straordinari
L’ammontare dei contributi e dei canoni deve essere approvato dall'Assemblea dei Soci, su proposta del Consiglio Direttivo redatta in base ai criteri di determinazione stabiliti dal Regolamento sociale.
I soci Onorari sono esentati dal corrispondere il contributo di iscrizione e il canone sociale.
Art. 12 - Dimissioni
Le dimissioni da Socio devono essere presentate per iscritto con lettera raccomandata al Consiglio Direttivo e hanno decorrenza dalla annualità successiva, senza diritto ad alcun rimborso e senza alcun onere a carico della Associazione, a cui sono dovuti gli eventuali crediti maturati fino alla data di cessazione.
II dimissionario perde ogni diritto inerente alla qualità di Socio e, ove assegnatario di posto barca, deve liberare lo spazio occupato dalla propria imbarcazione.
Art. 13 - Provvedimenti disciplinari
I Soci, in caso di violazione dello Statuto, del Regolamento Sociale o delle disposizioni del Consiglio Direttivo, di provvedimenti emessi a loro carico da parte delle Federazioni sportive o di qualsiasi altro comportamento e operato che porti pregiudizio alla Associazione o ai Soci, possono essere assoggettati alle seguenti sanzioni disciplinari:
ammonizione;
sospensione temporanea;
radiazione per morosità
espulsione.
L'ammonizione può essere inflitta per lievi mancanze disciplinari ed è deliberata dal Consiglio Direttivo. Il ripetersi di atti soggetti ad ammonizione comporta l’adozione di misure disciplinari più gravi.
La sospensione può venire inflitta per mancanze disciplinari più gravi dal Collegio dei Probiviri a seguito del deferimento da parte del Consiglio Direttivo. Durante il periodo di sospensione il Socio non può usufruire delle prerogative previste dagli art. 4 e 7 del presente Statuto.
La radiazione per morosità viene deliberata dal Consiglio Direttivo, previa diffida formale con lettera raccomandata, qualora il Socio non abbia adempiuto entro il termine massimo di sei mesi dalla scadenza, al pagamento dei canoni o dei contributi dovuti.
L'espulsione potrà essere inflitta dal Collegio dei Probiviri, a seguito del deferimento da parte del Consiglio Direttivo, per indegnità o per atti gravemente lesivi nei confronti dei Consoci o che comportino grave danno per l'immagine e gli interessi dell'Associazione. Dovrà essere confermata dalla successiva Assemblea dei Soci.
La procedura di irrogazione di ogni provvedimento disciplinare dovrà assicurare preventivamente il contradditorio dell’interessato.
La comunicazione del provvedimento dovrà essere fatta all’interessato, a cura del Consiglio Direttivo, con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. Sarà inoltre pubblicato per estratto all'albo sociale per la durata di 15 (quindici) giorni.
La radiazione o l’espulsione non esimono l'interessato dagli obblighi contratti con la Associazione sino al momento del provvedimento.
Art. 14 - Aggregati
L’Associazione può concedere di anno in anno l’utilizzo delle proprie attrezzature e dei propri servizi e la partecipazione alle proprie iniziative sportive e ricreative a soggetti vincolati da legame con i Soci denominati “Aggregati”, quali :
“familiari” - coniuge o convivente ed i figli minorenni di un Socio persona fisica “affiliati” - associati di un Socio persona giuridica
“sportivi” - partecipanti alle attività sportive e agonistiche di un Socio Gli Aggregati sono tenuti al pagamento di una quota annua stabilita dal Consiglio Direttivo, comprensiva della affiliazione alla FIV o FIPSAS.
Non hanno la qualifica di Soci e pertanto non possono partecipare alle Assemblee, non possono ricoprire cariche sociali e non possono divenire assegnatari di posto ormeggio.
Per tali soggetti è prevista la richiesta di adesione annuale motivata e documentata da parte del Socio interessato e la delibera di accettazione da parte del Consiglio Direttivo.
La qualità di Aggregato decade in caso di cessazione del Socio.
L’Aggregato può usufruire degli stessi trattamenti economici riservati ai Soci per la partecipazione alle attività sportive e sociali a pagamento.
Art. 15 - Assemblea Generale dei Soci
L'Assemblea è il massimo organo deliberante dell'Associazione. Può riunirsi in sessione ordinaria o straordinaria
Compiti e prerogative dell’Assemblea Ordinaria sono :
deliberare sulla relazione di gestione del Consiglio Direttivo sulle attività svolte nell’anno sociale trascorso
deliberare il bilancio consuntivo redatto dal Consiglio Direttivo e certificato dal Collegio dei Revisori
deliberare il programma ed il bilancio preventivo proposto dal Consiglio Direttivo in carica per l’esercizio successivo;
deliberare le variazioni ai canoni sociali ed ai contributi
deliberare gli indirizzi e le direttive generali dell’Associazione
approvare gli atti di straordinaria amministrazione, deliberare spese e contributi straordinari;
eleggere il Consiglio Direttivo, il Collegio dei Revisori ed il Collegio dei Probiviri;
deliberare la nomina di Soci Onorari
deliberare i provvedimenti di espulsione proposti dal Collegio dei Probiviri
emanare il Regolamento Sociale e deliberare sulle modifiche proposte dal Consiglio Direttivo o dai soci
deliberare sulle iniziative, attività, progetti o azioni di carattere straordinario proposti dal Consiglio Direttivo o dai Soci, in conformità con l’atto costitutivo e lo Statuto Sociale, affidandone l’esecuzione al Consiglio Direttivo in carica
delegare il Consiglio Direttivo ad adottare specifici provvedimenti o svolgere specifiche azioni senza ulteriori deliberazioni dell’Assemblea.
L'Assemblea Ordinaria per il rendiconto di gestione viene convocata ogni anno, a cura del Consiglio Direttivo in carica entro 28 febbraio.
La mancata approvazione della relazione di gestione o del bilancio consuntivo da parte dell’Assemblea comporta l’immediata decadenza del Consiglio Direttivo, che proseguirà l’ordinaria amministrazione in regime di prorogatio, e l’avvio delle procedure per l’elezione di nuovi organi direttivi entro 60 giorni.
L’Assemblea Ordinaria può riunirsi anche in corso d’esercizio su convocazione del Consiglio Direttivo o su richiesta motivata di almeno un quarto dei soci
Compiti dell’Assemblea Straordinaria sono :
deliberare modifiche allo Statuto Sociale
deliberare su temi e scelte fondamentali per la vita sociale e la continuità della Associazione deliberare lo scioglimento dell’Associazione e nominare il Comitato liquidatore
L'Assemblea Straordinaria si riunisce, su convocazione del Consiglio Direttivo in carica o su richiesta motivata di almeno un terzo dei soci.
Ogni Assemblea deve essere convocata dal Consiglio Direttivo o, in difetto, dal Collegio dei Probiviri entro 30 giorni in caso di richiesta dei soci, tramite posta ordinaria, fax o posta elettronica inviata a tutti i Soci almeno dieci giorni prima della data di svolgimento. L’avviso di convocazione deve riportare l’ordine del giorno con gli argomenti da trattare nel corso della riunione.
In caso di Assemblea elettiva la convocazione deve essere inviata almeno trenta giorni prima dello svolgimento per consentire la pubblicazione degli elenchi dei candidati.
Nei dieci giorni precedenti l’Assemblea, devono essere depositati in Segreteria o resi disponibili ai soci con altri mezzi di comunicazione gli eventuali atti relativi agli argomenti da trattare.
Possono partecipare alle Assemblee tutti i Soci in regola con il pagamento dei canoni sociali. In caso di forzata assenza ogni Socio può delegare un altro socio a rappresentarlo a tutti gli effetti. E' ammesso, per ogni Socio partecipante, il possesso massimo di due deleghe.
L'Assemblea Ordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando siano presenti almeno la metà più uno dei soci iscritti .
In seconda convocazione, indetta almeno 60 (sessanta) minuti dopo la prima, l’Assemblea sarà valida qualunque sia il numero dei presenti.
Le deliberazioni dell’Assemblea Ordinaria sono valide se approvate dalla maggioranza semplice dei soci presenti e con delega.
L'Assemblea Straordinaria è valida in prima convocazione in presenza di almeno due terzi dei soci iscritti. In seconda convocazione indetta almeno 60 (sessanta) minuti dopo la prima è richiesta la presenza di almeno la metà+1 dei soci aventi diritto al voto.
L'Assemblea Straordinaria delibera a maggioranza semplice dei soci presenti e con delega, salvo per quanto previsto all'art. 20 (scioglimento dell’Associazione). Le deliberazioni dell’Assemblea Straordinaria, ove previsto dalla legge, devono essere certificate e verbalizzate da un notaio.
Ogni Assemblea è presieduta da un Presidente coadiuvato da un Segretario. In caso di Assemblea elettiva, verranno nominati dall'Assemblea due scrutatori scelti fra i Soci non candidati.
Di ogni Assemblea verrà redatto un verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, che verrà conservato nel Libro delle Assemblee e pubblicato all’Albo Sociale.
Le deliberazioni adottate dall’Assemblea, in qualità di organo sovrano dell’Associazione, in conformità con le leggi vigenti, all’atto costitutivo e al vigente Statuto Sociale, vincolano gli organi sociali e tutti i soci, ancorché non intervenuti o dissenzienti.
Art. 16 - Procedura per l’elezione alle cariche sociali
L’elezione delle cariche sociali avviene per voto segreto nel corso dell’Assemblea Ordinaria dei Soci.
Possono essere votati per ogni Organo Sociale i soli candidati presenti nelle liste pubblicate all’Albo Sociale almeno 10 giorni prima dell’Assemblea. Risulteranno eletti i candidati che otterranno il maggior numero dei voti validi.
I voti espressi per soggetti non regolarmente candidati nei termini suddetti devono intendersi nulli.
Per la formazione di candidature qualificate, definire e vigilare sulla corretta applicazione delle procedure di voto previste dal presente Statuto e per dare pubblicazione alle liste dei candidati per ciascun Organo, verrà istituito almeno 30gg prima della scadenza del mandato, a cura del Presidente del Collegio dei Probiviri, un Comitato Elettorale.
Il Comitato sarà composto dai Probiviri stessi e da 2 saggi, sorteggiati tra i Soci con anzianità non inferiore a cinque anni che abbiamo manifestato l’intenzione di svolgere tale compito e non intendano candidarsi .
Possono candidarsi al Consiglio Direttivo ed al Collegio dei Revisori i soci con almeno tre anni di anzianità sociale.
Per i membri del Collegio dei Probiviri l’anzianità sociale minima richiesta è di cinque anni.
Per essere eletti nel Collegio dei Revisori o nel Collegio dei Probiviri i candidati devono dichiarare di possedere una specifica esperienza o titolo in tema di gestione societaria, contabile, fiscale o legale.
I candidati, se eletti, non possono ricoprire cariche o ruoli direttivi in altre Associazioni aventi le stesse finalità sociali.
Le candidature devono essere presentate formalmente in Segreteria almeno quindici giorni prima della data dell’assemblea. Non saranno ammesse a votazioni candidature avanzate successivamente a tale termine o nel corso dell’assemblea.
La scheda di votazione riporterà per ogni Organo Sociale l’elenco di tutti i candidati in ordine alfabetico. Ogni socio potrà esprimere la propria preferenza per il numero massimo di membri previsti per ciascun organo.
Art. 17 - Consiglio Direttivo
L'Associazione è retta da un Consiglio Direttivo composto da un numero dispari di Soci, definito dall’Assemblea dei Soci, con un minimo di cinque ed un massimo di nove membri. I membri sono eletti dall’Assemblea Ordinaria tra i candidati che hanno ottenuto il maggior numero dei voti.
Rimangono in carica tre anni e possono essere rieletti per più mandati.
Nell’ambito degli eletti vengono assegnate le seguenti cariche :
- Presidente;
- Vicepresidente;
- Segretario;
- Economo/Tesoriere;
- Responsabile Sportivo;
- Responsabile Mare;
- Responsabile Sede;
La carica di Presidente non può essere ricoperta per più di due mandati consecutivi.
Il Consiglio può delegare un consigliere a svolgere specifiche attività.
E' ammesso che un consigliere possa assumere contestualmente più cariche e deleghe
Il Consiglio Direttivo nomina fra i suoi membri un Comitato Esecutivo formato da tre membri tra cui il Presidente, con delega alla gestione ordinaria della Associazione e alla risoluzione di problemi urgenti.
Il Presidente è tenuto ad informare il Consiglio sulle decisioni attuate dal Comitato, chiedendone la presa d’atto.
Il Consiglio Direttivo appena rinnovato si riunisce entro 10 (dieci) giorni dall'elezione, su invito del più anziano degli eletti per procedere alla nomina ed alla accettazione delle cariche dei propri componenti.
Entro 30 giorni dalla assemblea elettiva, il nuovo Consiglio Direttivo deve indire una Assemblea dei Soci per la presentazione del proprio programma di attività e per la approvazione del relativo bilancio preventivo.
Il Consiglio Direttivo non può assumere oneri od impegni che, superando il tempo del proprio mandato, vincolino le gestioni a venire, salvo specifica autorizzazione dell’Assemblea.
Le sedute del Consiglio Direttivo sono valide se è presente la maggioranza dei consiglieri. Le delibere vengono prese a maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.
In caso di dimissioni. rinuncia o assenza senza giustificato motivo prolungata per più di tre sedute, il consigliere decade dalla carica e viene sostituito con il candidato primo dei non eletti .
In caso di dimissioni della maggioranza del Consiglio Direttivo si dovrà procedere al rinnovo di tutte le cariche sociali attraverso nuove elezioni.
II Presidente ha la rappresentanza legale della Associazione, convoca e dirige le sedute del Consiglio Direttivo, firma gli atti ufficiali e la corrispondenza della Associazione. Gestisce gli aspetti sostanziali della organizzazione e delle attività della Associazione e cura la sua immagine pubblica ed i rapporti istituzionali.
Il Vicepresidente coadiuva il Presidente e lo sostituisce nelle funzioni e nella rappresentanza in caso di assenza, impedimento o su suo specifico mandato.
E' compito del Segretario provvedere alla tenuta ed alla conservazione dei libri sociali, (Libro dei Soci, Libro dei verbali del Consiglio Direttivo, Libro dei verbali delle Assemblee Ordinarie e Straordinarie dei Soci), organizzare le riunioni del Consiglio, predisponendo su indicazione del Presidente gli ordini del giorno e la documentazione relativa, e stendere il verbale delle riunioni che, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario stesso, viene conservato nei libri sociali.
Il Tesoriere provvede a definire le procedure amministrative e finanziarie della Associazione, a curare la puntuale registrazione dei fatti contabili e dei relativi aspetti fiscali, a gestire i rapporti economici con soci, collaboratori e fornitori ed a redigere il bilancio consuntivo e preventivo.
Il Responsabile Sportivo organizza le manifestazioni sportive, i corsi didattici, gli incontri formativi ed intrattiene i rapporti con le Federazioni Nazionali e gli altri Club sportivi. E’ responsabile della gestione delle imbarcazioni sociali dedicate alle attività sportive e didattiche.
Il Responsabile Sede cura gli aspetti logistici della sede, determina l’organizzazione della segreteria e gestisce le relative attrezzature. Cura inoltre l’organizzazione e la logistica delle manifestazioni sociali.
Il Responsabile Mare cura gli aspetti logistici e la manutenzione dei pontili, degli ormeggi e delle relative attrezzature. Gestisce i mezzi di assistenza e gli impianti di sicurezza presenti. Gestisce gi ormeggi provvisori e verifica il rispetto da parte dei soci assegnatari delle norme del Regolamento Sociale relative all’uso della base nautica.
Ogni responsabile può delegare a Soci anche non eletti, alcune funzioni nell’ambito del proprio mandato, mantenendo tuttavia la piena responsabilità delle loro azioni.
Art. 18 - Collegio dei Revisori
Il Collegio dei Revisori è composto da tre membri effettivi e da due supplenti. Sono eletti dall’Assemblea Ordinaria tra i candidati che hanno ottenuto il maggior numero dei voti, con precedenza per i membri effettivi. Rimangono in carica tre anni e possono essere rieletti.
Tra i membri effettivi viene nominato alla prima seduta il Presidente.
Al Collegio dei Revisori sono demandati gli obblighi e le competenze previste dalla legge e in particolare, l’accertamento periodico della regolare tenuta delle scritture contabili secondo i principi e le norme vigenti, l’accertamento della consistenza della liquidità di cassa e banca, la verifica e la sottoscrizione del bilancio consuntivo, la redazione della relazione da presentare in Assemblea.
Per ogni seduta del Collegio deve essere redatto un verbale, sottoscritto dai tutti i membri, da inserire nei libri sociali.
I membri effettivi hanno la facoltà di partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo senza diritto di voto e di effettuare in qualsiasi momento, anche individualmente, atti di ispezione e controllo delle procedure amministrative della Associazione.
Art. 19 - Collegio dei Probiviri
Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri. Sono eletti dall’Assemblea tra i candidati che hanno ottenuto il maggior numero dei voti, rimangono in carica tre anni e possono essere rieletti.
Al Collegio è demandato il compito di dirimere eventuali controversie tra Soci o tra Soci ed Organi sociali in relazione alla conformità dei comportamenti in rispetto alle norme statutarie e al regolamento sociale.
Il Collegio delibera inoltre l’applicazione delle sanzioni disciplinari come previsto dall’art. 13 (Provvedimenti disciplinari). In tale caso il Collegio dovrà assicurare il pieno contradditorio con l’interessato e le delibere saranno prese a maggioranza in presenza di tutti i membri del Collegio.
Le deliberazioni del Collegio sono inappellabili e insindacabili.
Il Consiglio Direttivo è tenuto a dare immediata applicazione alle delibere del Collegio. Per i Soci il rifiuto di sottostare al giudizio del Collegio dei Probiviri comporta l'espulsione dalla Associazione.
Il Presidente del Collegio dei Probiviri provvede, almeno trenta giorni prima della cessazione del mandato, ad istituire il Comitato Elettorale previsto dall’art. 16 (Procedura di elezione delle cariche sociali).
Art. 20 - Controversie
Le controversie fra Soci o tra Soci ed Organi Sociali su temi inerenti comportamenti e procedure della Associazione stessa, sono definite dal Collegio dei Probiviri.
I Soci si impegnano pertanto alla rinuncia a qualsiasi intervento presso Autorità, Organi Federali o Magistratura Amministrativa, salvo il caso di violazione dei principi del Codice Civile
In caso le controversie riguardino l'interpretazione delle disposizioni contenute nel presente Statuto o nel Regolamento Sociale, il Presidente del Consiglio Direttivo inviterà il Collegio dei Probiviri a fornire l'interpretazione autentica, a cui Soci e Organi Sociali dovranno attenersi.
Art. 21 - Esercizio Sociale
L’esercizio sociale coincide con l'anno solare.
Art. 22 - Regolamento Sociale
Le norme esecutive delle disposizioni contenute nel presente Statuto, unitamente alla definizione delle procedure che regolamentano la vita sociale e l’utilizzo dei beni sociali, sono fissate da apposito Regolamento proposto dal Consiglio Direttivo e approvato dall'Assemblea.
Art. 23 - Durata e Scioglimento dell’Associazione
La durata dell’Associazione è illimitata.
Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deciso dall'Assemblea Straordinaria, con voto segreto, a maggioranza di almeno tre quarti dei soci.
In caso di scioglimento dell'Associazione, l'Assemblea nominerà una Commissione di Liquidazione con l'incarico di eseguire le delibere dell'Assemblea stessa.
Il patrimonio sociale residuo non potrà in ogni caso essere suddiviso nemmeno parzialmente tra i soci e dovrà essere obbligatoriamente destinato a favore di Associazioni sportive o altri enti che abbiano analoghe finalità o ai fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo previsto dall’apposita normativa e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
Art. 24 - Modifiche allo Statuto
Il presente Statuto può essere modificato dall'Assemblea Straordinaria dei Soci